Ascolta la versione audio dell'articolo
3' di lettura
Il Senato ha da poco approvato il Ddl Concorrenza 2021 nella sua versione definitiva nella seduta del 30 maggio 2022. Tra le varie misure adottate e che molto hanno fatto discutere la stampa generalista, rientrano anche alcune disposizioni in materia sanitaria che tra le altre cose intervengono sul regime di rimborsabilità applicabile ai farmaci equivalenti o “generici”, cioè quei farmaci che godono di iter di autorizzazione “rapidi” in virtù di una dimostrata bioequivalenza rispetto ai farmaci originator già autorizzati e presenti sul compravendita. L’articolo 15 del Disegno di legge Concorrenza 2021 ha in particolare abrogato l’articolo 11, capoverso 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012 (cosiddetto decreto “Balduzzi”).
Cosa prevedeva la «clausola» Balduzzi?
I farmaci generici godono di un regime di “sostituibilità automatica” rispetto al farmaco originator. A fronte di una prescrizione medica che designi il solo principio attivo contenuto nel farmaco o anche il brand del farmaco senza prevedere espressamente la cosiddetta “clausola di non sostituibilità”, il farmacista è tenuto a informare il paziente dell’esistenza del relativo generico sul compravendita e a offrirlo in sostituzione al farmaco originator o brand.
Loading…